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D.L. 07/02/2003 n. 156. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno 7. Per il triennio 2003-2005, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali. 8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure. 9. Il comma 2 dell'art. 145 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-bis, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del medesimo Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'art. 8, comma 4, del citato Decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis) " Art. 1-ter ((1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.)) (( 2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 2, 4, 5 e 6, nonchè di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, e 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonchè le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato -Presidente della Regione siciliana.)) (( 3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti in- Riferimenti normativi: -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 1999 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale."; - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino per gli eventi alluvionali dei giorni 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nonchè per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio ambientali ed idriche". - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2000 reca: "Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonchè per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche". -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 reca: "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonchè della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. -L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 reca: "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana"; -L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana"; -L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3072 del 21 luglio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000 reca: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana"; -L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3136 del 25 maggio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana"; -L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.". Art. 2. 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. |
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